n. II. 26 [1468-1490]
Statuti della "Corte dei Merchadanti"
Questo prezioso incunabolo stampato in carattere gotico, raccoglie le norme statutarie secondo la compilazione del 1468 e relative aggiunte fino al 29 maggio 1489. Tra i vari capitoli si segnalano in particolare quelli relativi ai "merciadri" e "cordellai" dove è fatto loro divieto di "comprare alcuna quantità di drappo nuovo di qualunque condicione sisia di seta", così come seta o "testoio crudo", cotto filato o non filato, oro e argento di Lucca, "se prima quando lo compra non lo fa scrivere insulla Corte de' Mercadanti et porti la cosa che compra et meni lo venditore alla Corte" affinché giuri che ne ha la proprietà.
ASLu, Corte de' Mercanti, n. 6, capitoli XLVI - XLVII